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Tabella dei costi

Dialogo srl - Gallipoli (Le)

ALLEGATO III - TABELLA DELLE INDENNITA'

 

 

TABELLA DELLE INDENNITA'

 

 

Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, l’indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere è determinata sulle seguenti voci :

 

 

a) spese di avvio di € 40,00;

 

non sono dovute nel caso di domanda congiunta di tutti gli interessati.

 

Inoltre le

 

b) spese di mediazione, in base al valore della questione secondo gli scaglioni di valore;

 

 

 

Tabella  delle spese di mediazione

 

Valore della lite

Spesa per ciascuna parte

SCAGLIONE 1^

Fino a € 1.000,00

 

€ 65,00

SCAGLIONE 2^

Da € 1.001,00 fino a € 5.000,00

 

€ 130,00

SCAGLIONE 3^

Da € 5.001,00 fino a € 10.000,00

 

€ 240,00

SCAGLIONE 4^

Da € 10.001,00 fino a € 25.000,00

 

€ 360,00

SCAGLIONE 5^

Da € 25.001,00 fino a € 50.000,00

 

€ 600,00

 

SCAGLIONE 6^

Da € 50.001,00  a € 250.000,00

 

 

€ 1.000,00

SCAGLIONE 7^

Da € 250.001,00 a € 500.000,00

 

€2.000,00

SCAGLIONE 8^

Da € 500.001,00 a € 2.500.000

 

€ 3.800,00

SCAGLIONE 9^

Da € 2.500.001 a € 5.000.000,00

 

€ 5.200,00

SCAGLIONE 10^

Oltre € 5.000.000

 

€ 9.200,00

 

 

 

 

 

Invariate le spese di avvio, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, può essere ridotto o aumentato ai sensi di Legge nei seguenti casi :

 

 

RIDUZIONI :

 

nel caso in cui non si presenti nessuna delle controparti –sia che la mediazione sia obbligatoria o facoltativa- gli importi dovuti sono pari esclusivamente ad €uro 40,00 per il primo scaglione, e ad €uro 50,00 per gli altri;

 

nelle materie obbligatorie, gli importi massimi devono essere ridotti di 1/3 per i primi SEI scaglioni,  del 50% per i restanti;

 

 

 

MAGGIORAZIONI :

 

per le materie di mediazione obbligatoria,

 

nel caso di successo della mediazione, gli importi massimi devono essere aumentati in misura non superiore a 1/4.

 

per le materie di mediazione facoltativa,

 

nelle questioni di particolare importanza, complessità, difficoltà, l’aumento sugli importi massimi può essere fino a 1/5;

 

nel caso di formulazione della proposta, gli importi massimi devono essere aumentati di 1/5;

 

nel caso di successo della mediazione, gli importi massimi devono essere aumentati in misura non superiore a 1/4 .

 

 

Di sèguito si riassumono gli importi dovuti e il momento in cui corrisponderli.

 

(A) SPESE DI AVVIO

 

Le spese di avvio, pari a 40,00 € per parte, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell’adesione al procedimento.

 

Nel caso di domanda congiunta non sono dovute.

 

 

(B) SPESE DI MEDIAZIONE (cfr. tabella supra)

 

Le spese di mediazione devono essere corrisposte -almeno nella misura della metà- prima del primo incontro di mediazione.

 

Gli importi massimi delle spese di mediazione previsti per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella allegata, sono derogabili.

 

 

 

AVVERTENZE

 

 

Le spese di avvio sono comprensive dell’IVA.

 

Le spese di mediazione andranno maggiorate dell’IVA.

 

 

Tutte le indennità vanno corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010; il pagamento è condizione per il rilascio del verbale, sia esso di esito positivo che negativo.

 

Le indennità sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

 

Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

 

CREDITO D’IMPOSTA

 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione,

 

alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza di € 500,00.

 

In caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà.

 

 

 
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