SITO IN AGGIORNAMENTO!!!
ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA MEDIAZIONE CIVILE
(30GG A PARTIRE DAL 21 AGOSTO)
VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2013
PER ESTRATTO DALLA LEGGE N. 98/2013
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013
Avvertenza:
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
Art. 84
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa»;
0b) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso
un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo
territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo
alla data del deposito dell'istanza»;
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento
di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento
che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve
essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte
della facolta' di chiedere la mediazione»;
b) all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente
comma:
«1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,
bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. La presente
disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data
della sia entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima
data di entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero
della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni;
c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del
procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui
al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima
della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la
mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione;
c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si
conclude senza l'accordo»;
d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;
e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto
costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o
conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o
l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione
o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La
domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;
f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» e' sostituita dalla
seguente parola: «tre»;
f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del
settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del
comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale»;
g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1.
Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano
ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;
h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre
quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta» e dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al primo incontro e
agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'
di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso
primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo svolgimento »;
i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.»;
l) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze
di cui all'articolo 13»;
m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle
parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e
certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e
all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente
del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;
n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Spese processuali). - «1. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della
proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo
8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;
o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli
avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio'
finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del
codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.»;
p) all'articolo 17:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del
presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,
sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli
organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di
ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori
al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui
la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo
5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo
5, comma 2»;
2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto,
all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si
trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte
e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena
di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione
necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro,
nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 84-bis
Modifica all'articolo 2643 del codice civile
1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) e'
inserito il seguente:
«12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con
la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato».
orari apertura al pubblico:
dal lunedi al venerdi dalle ore 9:30 alle ore 12:00 |