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Giustizia civile: come sta cambiando?

Dall'entrata in vigore della mediazione civile, ormai nel lontano marzo 2010, con l'obbligo di ricorrervi per determinate materie dall'anno successivo (ricordiamolo, 20 marzo 2011), molte cose sono cambiate nel panorama giustizia.

Innanzitutto, sembra che l'acronimo ADR, per quanto ancora sconosciuto a molti  operatori del diritto, stia lentamente entrando nella mente del legislatore come uno strumento davvero alternativo al grosso carico di lavoro di Tribunali, magistrati e avvocati, carico che ormai, come sappiamo, è diventato insostenibile ed è la ragione principale per cui molti investitori tendono a restare lontani dal mercato Italiano.

Tuttavia, come recita una locuzione entrata ormai nel comune linguaggio, probabilmente "lo si sta facendo nel modo sbagliato".

Infatti, le ADR "pure" sconoscono, ad esempio, il modello della negoziazione assistita come ci è stato presentato nel d.l. 132/2014 prossimo -così sembra- alla conversione in legge (ricordiamo che il termine per la conversione, pena la decadenza, è fissato nel giorno 11 novembre p.v. e che venerdì scorso è stata votata la fiducia al maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione 1612. La parola, ora, è alla Camera, che ha in agenda i lavori relativi al d.l. a partire da domani 28.10).

Quindi, va fatto ordine e chiarezza, prima di ogni cosa.

Quali sono le novità? Cosa cambia? Cos'è la negoziazione assistita e perchè "non conviene" rispetto alla mediazione? Chi può fare ricorso e chi DEVE fare ricorso a questi due istituti? E soprattutto, sono alternativi? (ve lo diciamo in anticipo: no, non lo sono. Il nuovo decreto stabilisce con chiarezza -per una volta- per quali materie sia condizione di procedibilità l'una e quale l'altra).

Dialogo s.r.l. sostiene con forza non solo l'utilità, ma anche la necessità del ricorso alle tecniche di ADR (mediazione in primis, per le ragioni che via via verranno spiegate) affinchè il lento meccanismo della giustizia civile possa tornare a camminare correttamente, con tutte le conseguenze che, in un inevitabile effetto domino, positivamente andranno ad incidere su molti aspetti dell'economia italiana (se non solo in termini monetari, almeno inizialmente in temini di soddisfazione del cittadino e di risparmio di tempo prezioso).

Il motto deve essere "massimo risultato con il minimo sforzo", intendendo con "minimo sforzo" non un impegno superficiale ma ovviamente un meditato utilizzo delle risorse, preziosissime quando si tratta di "sentimenti umani", di vite, di interessi dei cittadini.

Inizia così, proprio alla luce dell'entrata in vigore del decreto di "degiurisdizionalizzazione" (non c'è che dire, quando si tratta di diritto a noi italiani piace complicarci la vita, fin dalle definizioni! :) ) un cammino teso ad esaminare tutte le novità che andranno ad incidere sul sistema giustizia, in parallelo con le tecniche più squisitamente "alternative" al ricorso al classico Tribunale. Dall'Arbitrato alla negoziazione assistita, passando per la regina di tutte le tecniche ADR: la mediazione civile e commerciale. Una volta alla settimana, a partire dalla prossima, pubblicheremo un approfondimento che toccherà gli aspetti più importanti della riforma in atto. Il primo appuntamento, tuttavia, sarà un salto nel passato (di quasi 5 anni!) e riguarderà la storia della mediazione civile e commerciale in Italia, la sua "nascita" e la sua "rinascita" dopo la sentenza del 2012, i suoi veri punti di forza e il perchè la mediazione è il futuro.

Perchè ormai lo hanno capito anche i giovani avvocati: causa che pende, non è causa che rende (e soprattutto, non fa felici le parti contrapposte nella lite!)

Salvo preventiva autorizzazione scritta, è vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiale.

 
Nuova sede

Dal 1 febbraio 2014 la nostra sede è a

Gallipoli in via Carlo Goldoni, 18

 
Avviso

SITO IN AGGIORNAMENTO!!!

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA MEDIAZIONE CIVILE

(30GG A PARTIRE DAL 21 AGOSTO)

VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2013

PER ESTRATTO DALLA LEGGE N. 98/2013

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013

Avvertenza:

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

 

Art. 84

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le

seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla

seguente:

«a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un

terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella

ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una

controversia, anche con formulazione di una proposta per la

risoluzione della stessa»;

0b) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui

all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso

un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la

controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa

controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo

territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la

prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo

alla data del deposito dell'istanza»;

a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a

informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del

procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle

agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa

altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento

di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda

giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per

iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il

contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento

che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve

essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il

giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non

provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte

della facolta' di chiedere la mediazione»;

b) all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente

comma:

«1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una

controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,

affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da

responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della

stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,

bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,

preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del

presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal

decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento

istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie

ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e'

condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. La presente

disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data

della sia entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima

data di entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero

della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di

decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima

udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma

non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del

termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la

mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle

parti il termine di quindici giorni per la presentazione della

domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni

previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive

modificazioni;

c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto

dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,

valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il

comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del

procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del

procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della

domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui

al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione

delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima

della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza

dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la

mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle

parti il termine di quindici giorni per la presentazione della

domanda di mediazione;

c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e'

condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione

si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si

conclude senza l'accordo»;

d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino

alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della

provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al

mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura

civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della

composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di

procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei

provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di

procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione

relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;

e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto

dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto

costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o

conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o

l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa,

assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione

della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la

scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il

giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione

o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La

domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola,

se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro

organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui

all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,

successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo,

l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;

f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» e' sostituita dalla

seguente parola: «tre»;

f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito

della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato

dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il

giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del

settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del

comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale»;

g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1.

Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal

giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano

ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre

quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta» e dopo

il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al primo incontro e

agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti

devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo

incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'

di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso

primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi

sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso

positivo, procede con lo svolgimento »;

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al

procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di

prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo

comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte

costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato

al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata

del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al

contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

l) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma

processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.

Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una

proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una

proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta

in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della

proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze

di cui all'articolo 13»;

m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai

seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano

assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle

parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per

l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,

l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per

l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e

certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e

all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al

verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente

del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del

rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;

n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Spese processuali). - «1. Quando il provvedimento che

definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della

proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute

dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al

periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al

rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo

stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello

Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo

unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96

del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta

al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo

8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non

corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se

ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la

ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per

l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto

all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare

esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle

spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si

applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli

avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere

adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria

preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio'

finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del

codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente

disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.»;

p) all'articolo 17:

1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del

presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,

sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli

organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di

ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita'

proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori

al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui

la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo

5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo

5, comma 2»;

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della

domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal

giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto,

all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si

trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello

Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte

e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo'

essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena

di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione

necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro,

nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

Art. 84-bis

Modifica all'articolo 2643 del codice civile

1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) e'

inserito il seguente:

«12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con

la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico

ufficiale a cio' autorizzato».

 

orari apertura al pubblico:

dal lunedi al venerdi dalle ore 9:30 alle ore 12:00

 


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Il nostro staff

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