Che cos'è la mediazione |
CHE COS’E’ LA MEDIAZIONE
E’ una pratica per la gestione dei conflitti attraverso l’ascolto delle ragioni e delle posizioni dei contendenti e l’individuazione di soluzioni possibili. L’obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo a ricercare e trovare una soluzione che venga ritenuta e sentita accettabile e soddisfacente per esse attraverso l'ausilio di un terzo soggetto neutro, che è il Mediatore. Le parti contrapposte sono chiamate qui a farsi protagoniste dell’iter di ricerca ed individuazione della composizione delle opposte ragioni. Accanto a queste motivazioni vi è l’obiettivo di sistema di affievolire il carico di lavoro dei Tribunali, le cui pendenze ed i cui tempi di definizione di causa sono divenuti insostenibili ed eccessivi, anche a causa di una litigiosità esasperata. Il Ministero ritiene idonea la mediazione a ridurre il debito giudiziario e a facilitare accordi amichevoli sulle liti tra i cittadini, e perciò la considera istituto e prassi di elevata utilità sociale.
In Italia la pratica è regolamentata dal D.Lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010, che prevede gli Organismi di mediazione e ne disciplina la procedura, e dal recentissimo D.M. 145/2011, correttivo del regolamento di disciplina dell'attività di mediazione. Glossario si intende per:
Controversie oggetto di mediazione Chiunque puo’ accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. La legge non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. La mediazione è obbligatoria –nel senso che non si può iniziare una causa senza averla esperita- per le questioni relative a : - condominio; - diritti reali; - divisione; - successioni ereditarie; - patti di famiglia; - locazione; - comodato; - affitto di aziende; - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; - contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La procedura è esclusa : nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito (art. 667 cpc); nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile; nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703 cpc; nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale.
L’esistenza della procedura non preclude la possibilità di ottenere un provvedimento cautelare o urgente (sequestro giudiziario, sequestro conservativo, art. 670, 671, 700 c.p.c.)
Mediazione nell’azione di classe Quando e’ esercitata l’azione di classe (articolo 140-bis Codice consumo, D.Lgs. 206/2005), la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Al procedimento di mediazione si applica la legge istitutiva ed il regolamento dell’Organismo scelto dalle parti.
Accesso alla mediazione La domanda di mediazione e’ presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di piu’ domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismoterritorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza. L’istanza deve indicare l’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi’ la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 del D.Lgs. presso la segreteria dell’Organismo.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa e -anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa di fini della mediazione- non e’ soggetto a sospensione feriale (1 agosto – 15 settembre).
Procedimento All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’Organismo designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo puo’ nominare uno o piu’ Mediatori ausiliari. Il procedimento si svolge senza formalita’ presso la sede dell’Organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’Organismo. Il Mediatore si adopera affinche’ le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Il Mediatore puo’ avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo’ desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 cpc. Inoltre, il giudice, qualora la mancata partecipazione non sia dovuta a giustificato motivo, condanna la parte che non ha partecipato al procedimento al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato previsto per il giudizio. Nei casi di mediazione obbligatoria, il Mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in assenza delle parti chiamate in mediazione. Pure in assenza delle Parti convocate, l’istante può richiedere al Mediatore di formulare una proposta; in tal caso l’Organismo la invia a tutte le Parti con l’avvertimento che –in mancanza di risposta nei sette giorni dal ricevimento della stessa- la proposta si considererà rifiutata. Con l’invio della proposta di conciliazione, l’Organismo avverte delle conseguenze in ordine alle eventuali future spese processuali ex art. 13 D.Lgs. 28-2010 (vedi spese processuali). Nel caso di esito infruttuoso della procedura, l’Organismo rilascia il relativo attestato di conclusione del procedimento, indicando l’assenza dei Convocati, la richiesta dell’istante, la proposta formulata dal Mediatore.
Obblighi del Mediatore Al Mediatore e ai suoi ausiliari e’ fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; e’ fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Su istanza di parte, il responsabile dell’Organismo provvede all’eventuale sostituzione del Mediatore; il regolamento individua criteri di automatismo nella sostituzione, quando la mediazione e’ svolta dal responsabile dell’Organismo.
Dovere di riservatezza Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore e’ altresi’ tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Inutilizzabilita’ e segreto professionale Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto -anche parziale- iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non puo’ essere deferito giuramento decisorio. Il Mediatore non puo’ deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne’ davanti all’Autorita’ Giudiziaria ne’ davanti ad altra Autorita’. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 cpp e si estendono le garanzie previste per il Difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del cpp in quanto applicabili.
Se e’ raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale al quale e’ allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non e’ raggiunto, il Mediatore puo’ formulare una proposta di conciliazione. Il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta di conciliazione e’ comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo’ contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo’ prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale e’ sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Spese processuali Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta del Mediatore, il Giudice : esclude che la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta possa ottenere la restituzione delle spese (comprese le indennità per il Mediatore e per gli Esperti) sostenute nel periodo successivo alla proposta stessa; condanna la parte pur vincitrice al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo; la condanna inoltre al versamento in favore dello Stato di un importo pari al contributo unificato dovuto per la causa. Può condannare la parte pur vittoriosa al risarcimento del danno per lite temeraria causa della violazione del dovere di lealtà processuale (art. 88, 92, 96 cpc).
escludere che la parte pur vincitrice possa ottenere il rimborso per l’indennita’ corrisposta al Mediatore e per il compenso dell’Esperto.
Il verbale di accordo, il cui contenuto non e’ contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, e’ omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita’ formale, con Decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Costi, regime tributario e indennita’ La domanda congiunta esonera dal versamento dei diritti di avvio della procedura; per la mediazione su iniziativa di una sola delle parti è previsto il versamento di diritti (attualmente 40,00 €uro) all'atto dell'avvio. I costi del servizio sono quelli risultanti dalla Tabella (vedi scheda a parte, assieme al Regolamento) appositamente approvata dal Ministero. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Credito d’imposta Alle parti che sostengono i costi della mediazione e’ riconosciuto, in caso di successo della procedura, un credito d’imposta commisurato all’indennita’ stessa, fino a concorrenza di €uro 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della meta’.
Gratuito patrocinio Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ per l’iniziativa giudiziaria, all’Organismo non e’ dovuta alcuna indennita’ dalla parte che sia nelle condizioni per ottenere il patrocinio a spese dello Stato (a’ sensi art. 76 (L) T.U. spese giustizia, DPR 115/2002). A tale fine la parte deve depositare presso l’Organismo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ -la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo Mediatore- e deve produrre a pena di inammissibilita’, se l’Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Informazioni al pubblico Il Ministero della giustizia cura la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazione sul procedimento di mediazione e sugli Organismi abilitati a svolgerlo.
N.B.: scheda aggiornata al 23-9-2011 a cura del Responsabile dell’Organismo. |
Apertura al pubblico nei mesi di luglio e agosto:
dal lunedì al venerdì: ore 9.30 - 12.00
Chiuso al pubblico dal 6/8 al 20/8
Si ricevono domande di mediazione via fax al n. 0833.264250
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Per urgenze, chiamare i numeri 349.1329800 o 340.6175119
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