Regolamento |
Il presente regolamento (di sèguito “regolamento”) -aggiornato alla L. 98/2013- si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (di sèguito “mediazione”) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di Legge, dell’invito di un Giudice, di una clausola contrattuale, ovvero di propria iniziativa. La parte che intende avviare una Mediazione può farlo depositando l’istanza di avvio predisposta da DIALOGO s.r.l., presente sul sito dell'Organismo o presso la stessa sede sociale, oppure inviando una domanda scritta, via telefax, e-mail, posta ordinaria o tramite il sito.
dialogo s.r.l. Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia al nr. 165 del Registro Organismi di Mediazione Via Cavalieri di Rodi, n. 2/a – 73014 GALLIPOLI (LE) e-m@il: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. - sito : www.dialogosrl.it PEC Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. tel & fax : 0833.26.42.50
REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO
Art. 1 – Applicazione del Regolamento
Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente di propria iniziativa, oppure in osservanza di una clausola contrattuale, ovvero in forza di una disposizione di Legge o su invito di un Giudice. Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le norme di settore, in particolare il D.Lgs. 28-2010, il DM Giustizia nr. 180-2010, la L. 98-2013 (conversione D.L. 69-2013) e loro successive modifiche ed integrazioni. Dialogo Srl recepisce il Codice europeo di condotta per i Mediatori, qui sub ALLEGATO I. Tutte le parti interessate, d’intesa con DIALOGO s.r.l. (di sèguito “Organismo”), possono derogare alle norme del presente regolamento, nel rispetto della normazione imperativa di settore. Dove non diversamente previsto, il presente regolamento è applicabile a tutte le tipologie di mediazione.
Art. 2 - MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Si intende per mediazione obbligatoria quella prevista dalla legge come necessaria in quanto costituisce condizione di procedibilità per l’avvio di un’azione giudiziaria. Chi intenda esercitare la sua tutela in giudizio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del DLgs 28-2010, nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In tali materie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. ESCLUSIONI Sono esclusi dall’obbligatorietà
Art. 3 - MEDIAZIONE VOLONTARIA O FACOLTATIVA E’ volontaria o facoltativa quella che le parti, indipendentemente dagli obblighi di legge, intendono avviare per la risoluzione di controversie in materia di interessi e diritti disponibili.
Art. 4 – Avvio della Mediazione
4.1 - Istanza di avvio La parte che intende avviare una Mediazione può farlo depositando l’istanza di avvio presso la stessa sede sociale o presso una sede distaccata del luogo di competenza territoriale (ex art. 4 D.Lgs.28-2010), oppure inviando in sede (principale o distaccata competente) un’apposita domanda scritta per posta raccomandata, per telefax, per posta elettronica certificata (pec). La qualificazione della natura e del valore della controversia spetta alla parte che avvia la procedura, salva corretta determinazione concordata tra le Parti e l'Organismo. L’istanza deve indicare l’oggetto della questione, le ragioni della pretesa, i documenti non riservati eventualmente depositati, le generalità ed i recapiti precisi e completi di tutte le parti coinvolte e, se già nominati, gli Esperti e Patrocinatori che le rappresentano e assistono.
4.2 - Competenza territoriale - mediazione obbligatoria Nei casi di mediazione obbligatoria la competenza è quella del circondario del Giudice territorialmente competente per la controversia. L’istanza di avvio può essere depositata con le modalità qui previste direttamente alla sede principale, ma sarà trattata presso la sede di competenza territoriale; è facoltà di tutte le Parti –d’intesa con l’Organismo- consentire alla trattazione nella sede disponibile logisticamente più adeguata.
Competenza territoriale - mediazione volontaria Il criterio di competenza territoriale deve essere tendenzialmente rispettato anche nelle procedure facoltative. Tuttavia, d’intesa con l’Organismo, le parti interessate a partecipare alla mediazione possono concordare che essa si tenga nella sede disponibile logisticamente più adeguata.
4.3 - Informazioni Le informazioni che emergono dall’istanza di mediazione sono comunicabili alle parti che aderiscono alla procedura; copia dell’istanza è comunicata alle controparti direttamente con l’invito a partecipare alla mediazione. La parte che intenda comunicare informazioni riservate potrà farlo durante le eventuali sessioni separate.
4.4 -Documenti La parte che intende produrre documenti con l’istanza o nel corso della procedura, deposita apposito fascicolo sul quale indica se essi siano “riservati” oppure “non riservati”; nel caso di documenti qualificati ostensibili, essi potranno essere esibiti e dati in copia alle altre parti costituite nel procedimento. Salvo diversa indicazione della parte, i documenti prodotti con l’istanza di avvio si danno per “non riservati”; così per quelli depositati durante le sessioni congiunte. I documenti prodotti nel corso di sessioni separate sono invece considerati “riservati”, salva diversa indicazione della parte. I documenti devono essere prodotti in copia semplice, di cui –col deposito- la parte assume la veridicità; il mediatore può richiedere l’esibizione degli originali.
4.5 - Inizio Convocazione delle controparti Durata della procedura All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La mediazione ha una durata non superiore ai tre mesi dal deposito dell’istanza, salvo diversa volontà delle parti espressamente intesa alla proroga di tale scadenza. Nel caso in cui il ricorso alla procedura avvenga su invito del Giudice, il termine di tre mesi non è prorogabile. L’Organismo cura la convocazione personale delle parti, alle quali trasmette pure copia della sola istanza di mediazione, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione; l’Istante è responsabile della puntuale indicazione delle generalità e recapiti delle parti da convocare in mediazione; d’intesa col Responsabile dell’Organismo, le Controparti possono essere convocate a cura della stessa parte istante.
4.6 - Luogo della Mediazione Nel caso di mediazione obbligatoria la mediazione si svolge nel circondario del Giudice territorialmente competente per la controversia, giusta l’art. 4 DLgs 28-2010; se nel medesimo circondario vi sono più sedi anche distaccate, si svolgerà nella sede dove è stata presentata l’istanza di avvio. Tutte le Parti –d’intesa con l’Organismo e col Mediatore- possono concordare per esigenze logistiche condivise di tenere la mediazione in altra sede. DIALOGO s.r.l. può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo anche per singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le Associazioni riconosciute ex art. 137 Codice del Consumo e le Imprese o loro associazioni ed aventi per oggetto analoga controversia. La Mediazione può, qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, avere luogo anche a mezzo di procedure telematiche.
Art. 5 – IL MEDIATORE Ogni Mediatore è tenuto a presentare all’Organismo il suo percorso curriculare, formativo e professionale, con indicazione di tipologia e materia di laurea; iscrizione ad Albi ed Ordini professionali, con relativa anzianità; competenze professionali maturate; corsi di formazione ed attestazioni conseguite; predilezione per specifiche materie, anche sulla base di studi, competenze ed attitudini personali. Il Responsabile dell’Organismo verifica il possesso da parte del Mediatore delle specifiche competenze da questi indicate. Il Mediatore ha l’obbligo della specifica formazione e dell’aggiornamento professionale, secondo la normativa di settore; deposita presso l’Organismo copia di tutte le relative attestazioni, con ciò certificandone l’autenticità.
5.1 - Designazione Il Mediatore è scelto tra le persone che collaborano con l’Organismo, inserite in ordine alfabetico nella lista dei mediatori. Il criterio di scelta è quello della rotazione progressiva, secondo l'ordine di ingresso della questione e quello della lista dei Mediatori, salvo quanto previsto dal comma successivo. Il Responsabile dell’Organismo assegna gli incarichi tenuto conto delle schede curriculari dei Mediatori depositate presso l’Organismo, integrando il criterio della successione alfabetica con quello della specifica competenza. Le Parti congiuntamente e d’intesa con l’Organismo possono prediligere un diverso Mediatore di comune gradimento, anche in relazione alla specificità della materia da trattare. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari; negli stessi casi il Mediatore può avvalersi dell’ausilio di Esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Qualora se ne manifesti la necessità o l'opportunità -tenendo in considerazione specifiche competenze professionali, tecniche o linguistiche- e d'intesa con le Parti, l’Organismo può nominare un Mediatore abilitato anche al di fuori della propria lista.
5.2 - Incompatibilità - Sostituzione Il Mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo quando è certo di poter condurre la mediazione con competenza, in assoluta indipendenza ed assicurando piena imparzialità. Sono cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico di Mediatore:
Il Mediatore comunica a DIALOGO s.r.l. qualsiasi interesse personale, professionale od economico connesso alla Mediazione, e qualunque circostanza a lui conosciuta che possa costituire o determinare un reale o potenziale o apparente conflitto di interessi. A sèguito di tale comunicazione o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore sia impossibilitato a prestare la propria opera, l’Organismo sostituisce il Mediatore col successivo in lista ovvero secondo le modalità indicate per l'individuazione del Mediatore sulla base di specifiche competenze od esperienze. Se ciò accade dopo l’accettazione dell’incarico da parte del Mediatore e dopo l’inizio delle sessioni, la sua sostituzione è fatta dal Responsabile dell’Organismo d’intesa con le Parti costituite. Qualora ragioni di incompatibilità si pongano per il Mediatore che sia pure Responsabile dell’Organismo, le decisioni sulla sua sostituzione vengono prese da un collegio formato da tre Mediatori dell’Organismo prontamente reperibili. Qualora l'Organismo di conciliazione Dialogo s.r.l. dovesse essere cancellato o sospeso dal Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, i procedimenti in corso proseguiranno presso l'Organismo di mediazione scelto concordemente dalle Parti; in mancanza di indicazione concordata, il procedimento proseguirà presso l'Organismo dell'Ordine Avvocati dello stesso circondario di Tribunale; la parte più diligente riassumerà il procedimento innanzi al nuovo Organismo entro 10 giorni.
5.3 - Tirocinio dei mediatori L’Organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito a chiunque in possesso del titolo di Mediatore, od ai fini del conseguimento del medesimo titolo. Non possono tuttavia essere affiancati al Mediatore titolare più di due assistenti per ogni questione.
5.4 - Esperti e Consulenti In relazione alla specialità o complessità della questione, d’intesa con le Parti e col Responsabile dell’Organismo, il Mediatore può valersi di Esperti e Consulenti iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso l'Autorità Giudiziaria; i loro compensi saranno pari ai minimi tariffari dei rispettivi Ordini e Collegi professionali; la ripartizione dei costi tra le parti sarà concordate tra le Parti stesse ed il Mediatore, ed in mancanza si presumono a carico delle Parti in eguale misura.
Art. 6 - Partecipazione delle parti 6.1 - Assistenza dei Legali Ciascuna delle Parti partecipa di persona alla procedura di mediazione. La partecipazione alla procedura di mediazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo in casi straordinari adeguatamente giustificati. Il rappresentante deve essere in possesso delle complete informazioni e dei necessari poteri dispositivi per risolvere la controversia. L’Organismo promuove la partecipazione dei Legali di fiducia delle parti alla mediazione.
Mediazione obbligatoria Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo, anche eventualmente per la mancata partecipazione delle parti necessarie. L’assistenza dei Legali è necessaria nei casi di mediazione obbligatoria.
Art. 7 - Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore 7.1 - Primo incontro informativo Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Nei casi di mediazione obbligatoria, al primo incontro e agli incontri successivi e fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza del loro Legale. Nella mediazione obbligatoria, il Mediatore chiarisce al primo incontro che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, co. 2, codice di procedura civile; avverte che il Giudice condannerà la parte costituita che non abbia partecipato alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, al versamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Nello stesso primo incontro, il Mediatore invita poi le parti e i loro Legali ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento nella stessa sede ovvero in sessione successiva. 7.2 – Svolgimento della mediazione
Il Mediatore non può imporre alle Parti alcuna soluzione. Nel rispetto delle procedure di legge, decreto e regolamento, e delle migliori pratiche di Alternative Despute Resolution (ADR), il Mediatore può condurre la mediazione nel modo più opportuno in relazione alle necessità delle parti, alle circostanze del caso ed alla necessità di addivenire ad una rapida composizione della lite. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti ed incontri separati con le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate fra taluna delle parti ed il Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Per ogni incontro il Mediatore forma un verbale riservato dove indica sommariamente lo svolgimento della sessione, la situazione di fatto e le eventuali intese provvisorie raggiunte; tale verbale non può essere rilasciato in copia, salvo il consenso di tutte le parti interessate alla procedura; esso non può comunque avere alcun utilizzo al di fuori del procedimento. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel diverso luogo indicato dal presente regolamento. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Il Mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, e in qualunque altra circostanza utile, necessaria o idonea ad agevolare la continuazione del tentativo. La mediazione può riprendere su accordo delle parti.
Art. 8 - ACCORDO 8.1 – Efficacia esecutiva (art. 12 DLgs 28-2010)
Il processo verbale dell’accordo e/o l’allegato che lo recepisce e' depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Qualunque accordo raggiunto al termine della procedura è vincolante solo se redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti, o in nome e per conto di queste da soggetti muniti di idonea procura.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale che lo formalizza; il testo dell'accordo è formato in allegato, oppure può essere recepito nello stesso verbale di seduta. L’accordo viene sottoscritto dalle parti, dai loro rappresentanti, dai loro Legali e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni raccolte o l’impossibilità di taluno a sottoscrivere; il Responsabile dell’Organismo lo vidima con sottoscrizione anche in un successivo momento. I Legali attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Laddove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un Legale (Avvocato o Patrocinatore abilitato per la questione trattata), l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi Legali costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l'accordo è omologato su istanza di parte con Decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico; nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 direttiva 21-5-2008/52/CE Parlamento europeo e Consiglio, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Anche il verbale omologato dal Tribunale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L’accordo -il verbale e/o l’allegato- che costituisce titolo esecutivo può essere rilasciato in originale una sola volta a ciascuna delle Parti costituite. Qualora la parte perda la materiale disponibilità del titolo esecutivo –per smarrimento, distruzione fortuita, etc.-, può chiederne il rilascio in altra copia originale, previa dichiarazione all’Organismo dei motivi che rendono necessario il nuovo rilascio. Art. 9 – ESITO NEGATIVO Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'eventuale indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti, loro rappresentanti e Legali e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni ovvero l’impossibilita' od il rifiuto di taluno a sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore da' atto della mancata partecipazione di taluna delle parti al procedimento di mediazione. Art. 10 – FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può di sua iniziativa formalizzare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta fatta di sua iniziativa o su richiesta delle parti, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze in ordine alle eventuali future spese processuali ex art. 13 D.Lgs. 28-2010.
La proposta è fatta dal mediatore che tratta la questione; tuttavia in accordo con le Parti e sentito il Mediatore (trattante), DIALOGO s.r.l. può nominare altro e diverso Mediatore (proponente) affinchè questi -considerato il lavoro e le acquisizioni fino a quel momento- proponga e verbalizzi una proposta conciliativa. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto anche per telefax o pec. Con le medesime modalità, nei sette giorni successivi le parti fanno pervenire al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 10.1 – Mediazione obbligatoria LA PROPOSTA – LA SENTENZA Nei casi di mediazione obbligatoria o delegata dal Giudice -ferma restando l’applicazione degli artt. 92 e 96 cpc in materia di spese processuali e responsabilità aggravata per lite temeraria-, laddove il provvedimento che definisce il giudizio coincide con la proposta, il Giudice esclude che la parte pure vincitrice che abbia rifiutato la proposta possa recuperare le spese sostenute in mediazione dopo la formulazione della stessa; la condanna altresì a rimborsare le spese sostenute dalla parte soccombente dopo la formulazione della proposta; inoltre la condanna a versare allo Stato una somma pari al contributo unificato. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice -se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ed espressamente motivando sul punto- può comunque escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte pure vincitrice per l'indennità corrisposta al Mediatore e il compenso dovuto all'Esperto. Art. 11 – REGISTRO DEGLI AFFARI E ACCESSO AGLI ATTI E' garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di Mediazione, che il Responsabile di Dialogo s.r.l. è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del Registro degli Affari di Mediazione. Tale Registro, che può essere realizzato anche in formato elettronico, indicherà le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo assegnato ai singoli procedimenti di mediazione, i dati che identificano le Parti, l’oggetto della mediazione, il Mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. Nei tre mesi dalla conclusione della procedura le Parti curano il ritiro dei loro fascicoli di parte che contengono i loro atti ed i documenti prodotti con l’istanza introduttiva, con gli eventuali scritti difensivi o nel corso della procedura. Gli scritti difensivi (istanza di avvio, comparse, etc.) concernenti le mediazioni trattate saranno conservati da Dialogo s.r.l. per un triennio decorrente dalla data della loro conclusione. Le Parti costituite esercitano il diritto di accesso su tutti gli atti e documenti “non riservati” depositati da tutte le parti. E’ escluso comunque il diritto di accesso per i documenti per i quali non vi sia specifica indicazione della parte interessata che ne abbia espressamente consentito l’ostensibilità. Con la conclusione della procedura è tuttavia escluso il diritto di accesso sugli atti e documenti delle altre parti. Su richiesta della parte costituita DIALOGO s.r.l. attesta per iscritto: l’avvio della procedura di Mediazione; la mancata partecipazione alla Mediazione; lo stato del procedimento; la conclusione della Mediazione.
Art. 12 - RISERVATEZZA Qualunque informazione, relazione, documento, appunto e/o scritto, dichiarazione inerenti la mediazione e/o utilizzati durante la stessa sono riservati. Il Mediatore e tutti i soggetti che prestano la propria opera o il proprio servizio per DIALOGO s.r.l., sono tenuti alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso, e non possono essere obbligati a comunicarli a chiunque, a testimoniare o a produrre elementi di prova riguardanti la procedura di mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura, avente oggetto medesimo, anche parziale, successivo ad una mediazione infruttuosa, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale le informazioni provengono. Il Mediatore e suoi ausiliari sono poi tenuti alla riservatezza nei confronti delle altre parti relativamente a quanto emerso durante le sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Durante la sessione separata la Parte può fare produzioni e depositare documenti; essi non possono essere esibiti o consegnati in copia alle altre parti, salvo contraria espressa volontà della parte che li produce, che indicherà specificamente se e quali di essi possano essere mostrati o anche consegnati in copia, qualificandoli “non riservati”. Alla stessa disciplina di riservatezza soggiacciono produzioni e documenti fatti in corso di mediazione con deposito o trasmissione presso la Segreteria, a meno che non vengano qualificati come “non riservati” da chi li deposita.
Invece le informazioni che risultano dall’istanza di mediazione sono comunicabili alle parti che aderiscono alla procedura; così i documenti prodotti con l’istanza di avvio e durante le sessioni congiunte sono soggetti ad esibizione e consegna in copia a tutte le parti costituite richiedenti, salva espressa contraria indicazione di chi li produce.
Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione –inclusi gli Avvocati e i Consulenti– sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sul procedimento e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura: ‐ opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte o dal Mediatore nel corso della mediazione; ‐ ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione; ‐ la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal Mediatore. La previsione della riservatezza non si applica nella parte in cui: ‐ tutte le parti vi consentono; ‐ il Mediatore è obbligato dalla Legge a non applicare il principio di riservatezza; ‐ il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata; ‐ il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio gravissimo ed irreparabile ai beni di una persona se la previsione della riservatezza è applicata; ‐ il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere assoggettato a procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.
Art. 13 - PRIVACY (DLgs 196/2003). Antiriciclaggio (DLgs 231/2007). Ciascun partecipante alla procedura sottoscrive l’apposito documento informativo sulla “privacy” e sugli obblighi derivanti all’Organismo dal D.Lgs. 231/2007; tuttavia con la sola partecipazione al procedimento le Parti, loro Rappresentanti ed Avvocati, Esperti, Mediatori, Ausiliari, etc., danno automaticamente il consenso al trattamento dei dati sensibili e riservati, e si dichiarano edotti degli obblighi in materia di antiriclaggio; i dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196-2003 e s.m.i. (protezione dei dati personali), nonché secondo il D.Lgs 231/2007 (obblighi di segnalazione per contrasto al riciclaggio e al terrorismo). Art. 14 -BENEFICI FISCALI Con le modalità previste dall’art. 20 DLgs 28-2010, alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto dallo Stato, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a concorrenza di €uro cinquecento; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'. In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude, salvo il caso previsto dall’art. 7.
Art. 15 - SCHEDA DI VALUTAZIONE Al termine del procedimento ad ogni parte viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, che si allega al presente regolamento (cfr. ALLEGATO II – scheda di valutazione); essa dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa al Responsabile della Dialogo s.r.l. con qualsiasi modalità idonea ad assicurarne la ricezione (posta raccomandata, telefax 0833.26.42.50, e-m@il: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , PEC Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , etc.). Le schede di valutazione debitamente sottoscritte e compilate da ciascuna delle parti vengono custodite da DIALOGO s.r.l. presso la propria sede, all’interno del relativo fascicolo; esse rimangono a disposizione del Ministero della Giustizia al quale –su richiesta del Funzionario responsabile del Dipartimento- vengono trasmesse con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento (posta raccomandata, pec, telefax, sito internet).
Art. 16 – INDENNITA'
Le indennità previste per il servizio di Mediazione, di sèguito indicate, sono dovute da ciascuna delle Parti intervenute.
Esse comprendono :
le spese di avvio non sono dovute nel caso di domanda congiunta di tutte le Parti interessate;
secondo la Tabella della indennità - ALLEGATO III
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’Organismo si avvalga di Esperti iscritti negli albi dei consulenti presso l'Autorità Giudiziaria ovvero di Tecnici nominati d'intesa con le Parti o loro Rappresentanti, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
Il totale delle indennità, come pure i compensi degli Esperti o Tecnici, si divide equamente tra le parti; esse tuttavia possono concordare una differente ripartizione tra di loro. Le Parti che hanno aderito al procedimento di mediazione sono comunque solidalmente obbligate verso l’Organismo per le indennità e spese maturate; così pure verso gli Esperti e Tecnici per le spese e competenze di costoro.
Invariate le spese di avvio, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, può essere ridotto o aumentato ai sensi di Legge nei seguenti casi :
RIDUZIONI :
nel caso in cui non si presenti nessuna delle controparti –sia che la mediazione sia obbligatoria o facoltativa- gli importi dovuti sono pari esclusivamente ad €uro 40,00 per il primo scaglione, e ad €uro 50,00 per gli altri;
nelle materie obbligatorie, gli importi massimi devono essere ridotti di 1/3 per i primi SEI scaglioni, del 50% per i restanti;
MAGGIORAZIONI :
per le materie di mediazione obbligatoria, nel caso di successo della mediazione, gli importi massimi devono essere aumentati in misura non superiore a 1/4.
per le materie di mediazione facoltativa, nelle questioni di particolare importanza, complessità, difficoltà, l’aumento sugli importi massimi può essere fino a 1/5; nel caso di formulazione della proposta, gli importi massimi devono essere aumentati di 1/5; nel caso di successo della mediazione, gli importi massimi devono essere aumentati in misura non superiore a 1/4 .
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione e’ liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite e’ indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta’. Le indennita’ (spese di avvio e spese di mediazione) devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo. Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu’ mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta. Ai fini della corresponsione dell’indennita’ (spese di avvio e di mediazione), quando piu’ soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Gli importi minimi delle indennita’ per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella allegata, sono derogabili.
Art. 17 – Esclusione di responsabilità
DIALOGO s.r.l., il Mediatore, i loro assistenti e collaboratori, non sono responsabili di atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della mediazione, eccetto i casi di dolo o colpa grave.
Art. 18 – Ruolo del Mediatore in altri procedimenti
Solamente previo accordo scritto tra le parti, il Mediatore potrà svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite oggetto della Mediazione.
Art. 19 – Interpretazione ed applicazione delle norme Legge applicabile – Foro competente Il Mediatore interpreta ed applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Le altre regole procedurali sono interpretate ed applicate dal Responsabile di DIALOGO S.r.l. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla Legge in Italia. In ogni caso, il Foro competente a decidere delle eventuali controversie insorte con DIALOGO s.r.l., è quello della sede legale dell'Organismo.
Gallipoli, li 22 settembre 2013.
DIALOGO S.r.l. La Responsabile dell’Organismo. Dr.ssa Simona SCHIROSI.
ALLEGATO I
CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI
1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI 1.1. Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ 2.1. Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: – qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; – qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; – il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA 3.1. Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: – sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o – il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
4. RISERVATEZZA Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
ALLEGATO II
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
La compilazione della presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell’art. 7 D.M. n. 180, 18/10/2010 e del Regolamento di Dialogo s.r.l.. Essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa dalla Parte al Responsabile di Dialogo s.r.l., anche personalmente o per via telematica o postale, con modalità che assicurino comunque la certezza dell’avvenuto ricevimento. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto: _______________________________________________________________________, residente in ______________________________________________ C.A.P. (________), alla via ________________________________________________________________ telefono – telefax _________________________________________________________ posta elettronica__________________________________________________________ in data _______________________________ (indicare la prima sessione di mediazione) ha partecipato in proprio (ovvero in rappresentanza di _________________________________________________________________________), alla procedura di mediazione tenutasi presso l'Organismo “DIALOGO Srl” ed amministrata dal Mediatore Sig. _____________________________________________________________________, Consegna dunque al Responsabile dell'Organismo DIALOGO s.r.l. la seguente SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO (va sottolineato il giudizio condiviso)
ORGANISMO accesso alla procedura : insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo - eccellente
comportamento del Personale : insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo - eccellente
sede - locali : insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo - eccellente
servizi : insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo - eccellente
altro - osservazioni - suggerimenti
MEDIATORE competenza : insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo - eccellente
professionalità : insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo - eccellente
imparzialità : insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo - eccellente
altro - osservazioni - suggerimenti
PROCEDURA DI MEDIAZIONE livello di gradimento insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo - eccellente
altro - osservazioni - suggerimenti
RECLAMI
Gallipoli, ________________________ data ___________________________ .
Firma ___________________________________ . CONSENSO PRIVACY: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per gli adempimenti disposti dal D. M. 180 del 18/10/2010 – Ministero della Giustizia. Responsabile l'Amministratore di Dialogo Srl..
Gallipoli, _________________________ data ___________________________ .
Firma __________________________________ .
ALLEGATO III
TABELLA DELLE INDENNITA' Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, l’indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere è determinata sulle seguenti voci :
non sono dovute nel caso di domanda congiunta di tutti gli interessati. Inoltre le
Tabella delle spese di mediazione
Invariate le spese di avvio, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, può essere ridotto o aumentato ai sensi di Legge nei seguenti casi :
RIDUZIONI : nel caso in cui non si presenti nessuna delle controparti –sia che la mediazione sia obbligatoria o facoltativa- gli importi dovuti sono pari esclusivamente ad €uro 40,00 per il primo scaglione, e ad €uro 50,00 per gli altri; nelle materie obbligatorie, gli importi massimi devono essere ridotti di 1/3 per i primi SEI scaglioni, del 50% per i restanti;
MAGGIORAZIONI : per le materie di mediazione obbligatoria, nel caso di successo della mediazione, gli importi massimi devono essere aumentati in misura non superiore a 1/4. per le materie di mediazione facoltativa, nelle questioni di particolare importanza, complessità, difficoltà, l’aumento sugli importi massimi può essere fino a 1/5; nel caso di formulazione della proposta, gli importi massimi devono essere aumentati di 1/5; nel caso di successo della mediazione, gli importi massimi devono essere aumentati in misura non superiore a 1/4 . Di sèguito si riassumono gli importi dovuti e il momento in cui corrisponderli. (A) SPESE DI AVVIO Le spese di avvio, pari a 40,00 € per parte, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell’adesione al procedimento. Nel caso di domanda congiunta non sono dovute. (B) SPESE DI MEDIAZIONE (cfr. tabella supra) Le spese di mediazione devono essere corrisposte -almeno nella misura della metà- prima del primo incontro di mediazione. Gli importi massimi delle spese di mediazione previsti per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella allegata, sono derogabili. AVVERTENZE Le spese di avvio andranno maggiorate dell’IVA. Le spese di mediazione andranno maggiorate dell’IVA. Tutte le indennità vanno corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010; il pagamento è condizione per il rilascio del verbale, sia esso di esito positivo che negativo. Le indennità sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. CREDITO D’IMPOSTA Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà.
ALLEGATO IV
REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITA’ TECNOLOGICHE A DISTANZA
Premessa Il servizio di mediazione con modalità a distanza, in conferenza audio e/o video, secondo le tecnologie disponibili ed a condizioni economiche accessibili, può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
Caratteristiche ed accesso al Servizio telefonico e/o telematico.
Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l’accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie di comunicazione telefonica, telematica o comunque diversamente denominata, disponibili al momento della richiesta sul mercato a condizioni di accessibilità economica. Tali strumenti devono comunque garantire la riservatezza delle comunicazioni, la sicurezza dei contenuti, l’identità dei partecipanti, l’uguale accesso delle Parti. L’utilizzo di tali tecnologie può riguardare sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità a distanza potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni presso la sede, telefoniche, via fax, posta, e-mail, pec, etc.).
Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.
L’Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie informazioni personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti non autorizzati utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti con accesso abusivo alle linee telefoniche o telematiche.
Incontro di mediazione.
Nel giorno e nell’ora previamente comunicate dalla Segreteria dell’Organismo, le parti ed il mediatore si incontrano in conferenza audio e video, ovvero solamente audio, attraverso comunicazione telefonica fissa o cellulare, attraverso le modalità telematiche della rete internet, ovvero con quei mezzi disponibili sul mercato a condizioni economiche comunemente accessibili e resi possibili dallo sviluppo tecnologico del momento. L’incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria (ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, videochiamata, comunicazione vivavoce, web conference tramite chat, audio, video, skype, etc. ovvero con una combinazione di tali modalità) ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione. Per le sessioni congiunte le modalità di conferenza devono essere concordate tra l’Organismo e tutte le Parti presenti; per le sessioni separate le modalità sono concordate tra l’Organismo e le Parti interessate alla sessione. L’incontro deve essere preceduto dagli opportuni contatti con le parti interessate alla comunicazione a distanza; le parti che non si trovino nella sede fisica dell’Organismo devono previamente far pervenire alla Segreteria (per telefax, pec, em@il, posta ordinaria, etc.) una loro dichiarazione con cui
I costi vivi delle sessioni a distanza sono a carico della Parte che ha chiesto tale modalità, sicchè sarà la Parte stessa ad effettuare –a tutte sue cure e spese- gli impulsi di contatto necessari (chiamate telefoniche, connessioni internet, etc.) verso la sede e le utenze dell’Organismo.
Verbali ed accordi
Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti, spediti e/o restituiti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale, la trasmissione tramite posta elettronica certificata dei suddetti documenti, l’invio per telefax ad utenze telefoniche conosciute e certamente riconducibili all’Organismo e/o alle Parti e/o loro Rappresentanti, per posta raccomandata con A/R, ovvero anche con differenti adeguate modalità concordate tra il Mediatore e le Parti, secondo le indicazioni della Segreteria dell’Organismo. Le Parti che hanno aderito alla Mediazione a distanza riconoscono pieno valore giuridico vincolante ai verbali e agli accordi così assunti.
aggiornamento al 22 settembre 2013.
La Responsabile dell’Organismo Dialogo srl Dr.ssa Simona SCHIROSI
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Apertura al pubblico nei mesi di luglio e agosto:
dal lunedì al venerdì: ore 9.30 - 12.00
Chiuso al pubblico dal 6/8 al 20/8
Si ricevono domande di mediazione via fax al n. 0833.264250
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Per urgenze, chiamare i numeri 349.1329800 o 340.6175119
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